STATUTO DELLA "FONDAZIONE ARKIDEA - ONLUS"
Articolo 1
È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ARKIDEA - ONLUS" di seguito denominata la "Fondazione".
La Fondazione è costituita per perseguire fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonchè dei beni ambientali con il compito di favorire e promuovere,
prevalentemente, il Territorio della Provincia di Foggia.
La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
La Fondazione non ha scopo di lucro, ha natura privatistica e non può distribuire utili.
Essa esercita la sua attività prevalentemente nella Regione Puglia e, principalmente, nel territorio della Provincia di Foggia.
Potranno considerarsi fondatori coloro che abbiano concorso alla sua costituzione.
Dopo la sua costituzione, la Fondazione provvederà a richiedere il riconoscimento alle competenti autorità al fine di ottenere la personalità giuridica.
Articolo 2
La Fondazione ha sede legale in Foggia al Corso Roma n.204, Sc.A.
È in facoltà del consiglio di amministrazione istituire sedi secondarie.
La Fondazione ha durata illimitata.
Articolo 3
La Fondazione persegue finalità di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali con il compito di favorire e promuovere, prevalentemente, il Territorio della Provincia di Foggia.
La Fondazione opera, prevalentemente, in cooperazione con tutti gli attori del sistema economico e sociale locale, ivi comprese le associazioni professionali e di categoria e le altre istituzioni pubbliche e private.
Articolo 4
Per perseguire lo scopo di cui al precedente Articolo 3, la Fondazione potrà:
-assumere servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di concessione, relativi ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali previa stipulazione della relativa convenzione con gli enti e le istituzioni concedenti, pubblici e privati;
-promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la fondazione;
-promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare allo scopo di supportare gli obiettivi ed i fini della Fondazione;
-promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca di alta formazione e di trasferimento tecnologico in Italia ed all'estero;
-stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di superficie, o di altri diritti parziali su beni mobili o immobili, la stipula di contratti di comodato a termine e senza termine, convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento dei propri scopi;
-amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o quelli comunque ed a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
-promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione professionale, di specializzazione, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e/o documenti;
-svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali ed altre attività accessorie;
-istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi;
-gestire musei, aree e parchi;
-raccogliere fondi, oggetto di gestione separata, destinati al finanziamento della Fondazione, anche mediante emissione di titoli da denominarsi "di solidarietà";
-svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonchè delle eventuali denominazioni delle proprie attività di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità.
La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini, fissando concordemente con i detti partners termini e modalità della partecipazione.
Per il conseguimento degli scopi come sopraindicati, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliare finanziarie, ivi compresa la partecipazione in società, enti di qualsiasi tipo, strumentali o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.
Articolo 5
Sono ammessi quali membri "Sostenitori" persone fisiche ed Enti, con o senza personalità giuridica, Scuole di ogni ordine e grado, Università, Centri, Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati diversi dalle persone fisiche costituenti la Fondazione, i quali effettuano significativi conferimenti a titolo di liberalità al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi e, comunque, con le modalità ed in misura non inferiore a quella di cui all'Articolo 6.
Articolo 6
In presenza delle condizioni di seguito elencate, l'Organo Amministrativo della Fondazione, può attribuire la qualità di "Sostenitore della Fondazione" (di seguito "Sostenitore") ad ogni soggetto, persona fisica o giuridica, ente o istituzione in genere, pubblico o privato che:
a) venga presentato da un fondatore come meritevole dell'assunzione di detta qualità;
b) concorra al patrimonio della Fondazione con un' erogazione in favore di quest'ultima per un importo non inferiore alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio che sarà indicata dai fondatori; sono considerati sostenitori, altresì, i soggetti, che, condividendo le finalità della Fondazione, mettono a
disposizione gratuitamente in maniera significativa e non occasionale il proprio tempo e le proprie competenze per realizzare attività e progetti della fondazione;
possono assumere la qualifica di sostenitori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le Associazioni, Scuole, Centri e/o Istituti di ricerca, Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi con un'attività e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione. La qualifica di sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
I sostenitori non assumono, comunque, potere decisionale, neppure in relazione alle attività ed i progetti da essi sostenuti; non possono ripetere quanto versato in favore della Fondazione e, comunque, non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio della stessa.
Articolo 7
Sono Amici della Fondazione tutti quei soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, offrano a titolo di liberalità un contributo finanziario non inferiore ad eu.100 (euro cento) ovvero pari ad una somma indicata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8
Costituiscono patrimonio ed entrate della Fondazione:
Il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in denaro effettuato dai fondatori;
-il patrimonio documentale, libri, riviste, cd-rom, dvd, ecc., il mobilio e le attrezzature, gli arredamenti, i macchinari, i programmi di software ecc., che i fondatori conferiranno in futuro;
-Il contributo periodico assegnato dai fondatori al fine di consentirle di incrementare il patrimonio anche documentale di cui sopra e di sostenere i costi di gestione di funzionamento per l'esercizio della sua attività istituzionale; la quota di suddetto contributo, versata annualmente da ciascuno dei fondatori, è stabilita ogni anno dall'assemblea dei fondatori;
-le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dall'Organo Amministrativo e dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente Articolo 5;
- i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposti in favore della Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonché eventuali finanziamenti da parte dell'Unione Europea;
-gli avanzi della gestione non destinati ad erogazioni coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;
- i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall'esercizio delle sue attività istituzionali come sopraindicate.
La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e conseguire legati.
Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati o, comunque, acquisiti devono essere alienati, salve che vengano destinati, entro cinque anni dalla loro acquisizione, alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
Ove non diversamente specificato nelle donazioni e nei legati, L'Organo Amministrativo decide se destinare tali beni al patrimonio o alla gestione.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
Articolo 9
Sono organi della Fondazione:
- Organo amministrativo;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- l'assemblea dei fondatori;
- Il revisore unico dei conti, ove previsto per legge o per delibera del Consiglio di Amministrazione.
Possono far parte dell'Organo Amministrativo della Fondazione soltanto coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per gli esponenti aziendali bancari dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 TU delle leggi in materia bancaria e relative disposizioni di attuazione. A tal
fine si applica la disciplina dell'articolo 26, secondo comma decreto legislativo 385 del 1993 cit.
Articolo 10
L'Organo Amministrativo denominato Consiglio di Amministrazione, è composto da due membri denominati: Consiglieri
-sono componenti del Consiglio di Amministrazione i fondatori; successivamente, mancando uno dei fondatori (per morte, dimissioni, incapacità dichiarata), il superstite provvederà alla nomina del secondo consigliere e, così di seguito:
mancando uno dei consiglieri, il superstite provvederà alla nomina dell'altro consigliere,
- i Consiglieri durano in carica fino a morte, dimissioni, incapacità dichiarata ai componenti dell'Organo Amministrativo, così al presidente ed al vice presidente, non compete alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico.
Non possono far parte dell'Organo Amministrativo:
-i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi a rilevanza costituzionale;
- i presidenti ed i membri dei Consigli Regionali e Provinciali, gli assessori regionali e provinciali, i presidenti delle giunte regionali e provinciali, i membri dei consigli comunali e gli assessori comunali ed i sindaci di comuni e comunque persone con incarichi di natura politica.
Articolo 11
L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Fondazione; esso ha competenza generale per il funzionamento e l'amministrazione della Fondazione, con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria. A questo titolo, l'Organo Amministrativo ha il potere di compiere tutti
gli atti che rientrano negli scopi istituzionali della Fondazione e che ritiene utili o opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti dell'ente, ivi compresi quelli che sono richiesti per l'amministrazione del patrimonio e dei beni che lo compongono, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, per i rapporti con il personale che a vario titolo presta la sua attività di lavoro per la Fondazione.
In particolare, l'Organo Amministrativo a titolo meramente esemplificativo:
a- elabora il programma triennale del piano di attività annuale della Fondazione;
b- discute ed approva le collaborazioni, le convenzioni con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
c- nomina, se ritenuto necessario al buon funzionamento della Fondazione, un direttore generale e ne determina le eventuali indennità, per la cura delle attività ordinarie della Fondazione e sotto la direzione dell'Organo Amministrativo;
e- delibera sull'accettazione di contributi, delle donazioni dei lasciti nonchè gli acquisti e le donazioni e ne delibera la destinazione.
Articolo 12
L'Organo Amministrativo è convocato da uno dei due fondatori di propria iniziativa o qualora ne facciano motivata richiesta da uno dei due fondatori mediante avviso da inviare al domicilio di ciascun consigliere, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo provvedere, in caso di urgenza, in termini più brevi. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso tutte le volte che il Presidente e/o il Vice Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.
E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione dell'Organo Amministrativo di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere, comunque, assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire di
esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e la visione della documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza; deve, essere assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione.
I componenti l'Organo Amministrativo ed il revisore unico contabile collegato a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita a coloro che sono presenti nel luogo in cui si tiene la riunione. La riunione dell'Organo Amministrativo si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente della Fondazione che svolge anche funzioni di segretario.
Per la validità delle deliberazioni dell''Organo Amministrativo è necessaria la presenza di entrambi i consiglieri. Le deliberazioni sono prese all'unanimità.
Delle riunioni dell'Organo Amministrativo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione che funge da segretario.
Articolo 13
Il Presidente della Fondazione o il vicepresidente, convocano la riunione dell'Organo Amministrativo, ne fissano l'ordine del giorno, e provvedono affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i partecipanti.
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, il Presidente può adottare in caso di urgenza i provvedimenti necessari all'amministrazione ordinaria dei beni ed all'esercizio dell'attività istituzionale di competenza dell'Organo Amministrativo; i provvedimenti così adottati devono essere sottoposti al controllo ed alla ratifica dell'Organo Amministrativo nella prima riunione successiva.
Il vicepresidente esercita i compiti e le attribuzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 14
Fino a quando non sarà approvato il regolamento di cui appresso l'assemblea dei fondatori della Fondazione sarà convocata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento e con preavviso di almeno quindici giorni, presso la sede della Fondazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di entrambi i soci fondatori e del revisore unico contabile e delibererà, validamente, all'unanimità.
L'assemblea sarà presieduta dal Presidente della Fondazione.
I Fondatori possono farsi rappresentare nell'assemblea.
L'assemblea dei fondatori della Fondazione approva all'unanimità un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
Il regolamento è predisposto dal Presidente della Fondazione.
L 'assemblea dei fondatori:
-approva il piano di attività pluriennale della Fondazione;
-redige ed approva entro il termine di cui al successivo Articolo 17, il bilancio preventivo che sottopone al controllo del revisore unico dei conti;
-delibera, con unanimità dei voti, sulle modifiche da apportare al presente statuto, sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione;
I fondatori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso.
L'assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni fondazioni nonché di altri soggetti pubblici o privati i quali, pur non essendo fondatori della fondazione, abbiano contribuito a vario titolo, così come indicato nell'Articolo 5, alla vita ed alla attività di quest'ultima.
Con il voto unanime dei fondatori, in alcune circostanze l'assemblea dei fondatori può essere allargata alla partecipazione di tutti i soci sostenitori in maniera esclusivamente consultiva per offrire informazioni sulle attività in corso e su quelle programmate.
Articolo 15
Il Revisore Unico dei conti, la cui previsione è prevista per legge ovvero per delibera del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei fondatori.
Il Revisore Unico dei conti deve possedere i requisiti richiesti per i membri del collegio sindacale delle società per azioni. Al revisore unico dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall' Art 2399 codice civile.
Il Revisore Unico dei conti dura in carica per un anno fino all'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento della sua attività ed è rieleggibile.
Il Revisore Unico dei conti assiste alle riunioni dell'Organo Amministrativo.
I compensi e le indennità spettanti al revisore unico dei conti sono determinati dai fondatori e sono a carico della Fondazione.
Articolo 16
L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo provvede a redigere ed approvare il bilancio accompagnandolo da apposita relazione illustrativa che sottopone al controllo dei revisori del Revisore Unico dei conti.
Entro i novanta giorni precedenti la chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige ed approva il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Revisore Unico dei conti.
Articolo 17
Allorché gli scopi istituzionali della Fondazione siano esauriti ovvero divenuti impossibili da raggiungere ovvero, ancora, il patrimonio dell'ente sia divenuto insufficiente per il perseguimento degli stessi, l'Organo Amministrativo delibera con unanimità dei voti l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
In caso di estinzione, previa liquidazione che sarà compiuta in base alle regole liberalmente stabilite dall'Organo Amministrativo ed affidata alle persone dallo stesso Organo designate, i beni che residuano saranno devoluti a favore di Ente o Istituzione ONLUS avente oggetto affine a quello della Fondazione.
Articolo 18
I Fondatori, in caso di modifica statutaria ed ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso, purchè con comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte e senza poter pretendere nulla.
Coloro che recedono non possono ripetere le somme versate nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.
Articolo 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui Comitati, in quanto applicabili
Firmato:
Maria Giampalmo
Giancarlo Flaminio
Scarica pdf